Obbligo vaccinale over 50: procedimenti sanzionatori Agenzia Entrate

La ASL n. 3 di Nuoro ha attivato una casella di posta elettronica per la presentazione di un’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale per gli over 50. I cittadini che abbiano ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e che volessero comunicare l’esistenza di attestazione che comprovi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o il suo differimento, possono inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

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Data:
21 Aprile, 2022

Attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni risultati inadempienti e che abbiano ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte di Agenzia delle Entrate.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, si potrà comunicare con l’Azienda Socio-sanitaria Locale competente per territorio per richiedere l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Per la ASL n. 3 di Nuoro la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica:
[email protected]

Le persone interessate dovranno allegare:

• dati anagrafici e codice fiscale
• la scansione della comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione (o almeno il numero identificativo del procedimento)
• Le certificazioni mediche riferite a eventuale esenzione dalla vaccinazione e le motivazioni
Gli interessati potranno richiedere l’attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, seguendo la procedura riportata nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni e inoltrando contestualmente all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni copia della richiesta presentata.

Obbligo di legge

Dal 11/01/2022 e fino al 15/06/2022 (D.L. del 7 gennaio 2022 art. 1 – D.L. 44/2021 art. 4-quater, estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”) l’obbligo vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale (D.L. del 7 gennaio 2022 art. 1, D.L. 44/2021 art. 4-sexies sanzioni pecuniarie) viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, in uno dei seguenti casi:

• soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
• soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
• soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87.

La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4,4- bis e 4-ter. (D.L. del 7 gennaio 2022 art. 1, D.L. 44/2021 art.4-sexies sanzioni pecuniarie).

L’irrogazione della sanzione sopra riportata, è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda Socio-sanitaria Locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.

L’Azienda Socio-sanitaria Locale competente per territorio potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda Socio-sanitaria Locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante notifica, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, ad un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio. Alla ricezione della notifica il soggetto potrà, se ritenuto corretto e seguendo le istruzioni riportate, inviare la richiesta alla Azienda Socio-sanitaria Locale competente per certificare l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi e contestualmente alla Agenzia delle entrate-Riscossioni la avvenuta presentazione di tale comunicazione.

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Ultimo aggiornamento

21 Aprile, 2022